Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio), impongono già da anni a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all’identificazione del cliente o del titolare effettivo inteso come la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.
Il titolare effettivo di società è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.
Il titolare effettivo di persone giuridiche private è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
Il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
In aggiunta a questo obbligo, l’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:
Il titolare effettivo si comunica al Registro delle imprese, da parte delle imprese stesse, solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:
Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.
Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.
Il nostro Studio Vi aggiornerà in merito all’avanzamento dell’iter operativo e sarà a disposizione per la predisposizione della pratica.
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